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Distretto 108 Ib3 - Italy
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“SOLIDARIETA’ CLUBS LIONS 108 IB 3 - onlus”

STATUTO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ONLUS DEI CLUB DEL DISTRETTO LIONS 108 IB 3 DENOMINATA

"SOLIDARIETA’ CLUBS LIONS 108 IB 3 ONLUS"

Articolo 1: Denominazione

E' costituita l'associazione Onlus dei Club del Distretto Lions 108 IB 3 denominata "SOLIDARIETA’ CLUBS LIONS 108 IB 3 ONLUS".

Articolo 2: Sede

L'associazione ha la propria sede presso la sede del LIONS CLUB di appartenenza del Presidente del Consiglio Direttivo o di altro Consigliere espressamente delegato dal Presidente, e, quindi, nella contingenza della costituzione, in Vigevano, via Lungo Ticino n. 60.

Articolo 3: Scopo

L'associazione è apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale a favore di soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, nel campo della tutela dei diritti civili, della promozione e valorizzazione della cultura e dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, dello sport dilettantistico, della tutela e valorizzazione dell’ambiente, degli aiuti umanitari rivolti anche a componenti di collettività estere, dell’assistenza sanitaria, dell’assistenza sociale e socio-sanitaria.

Per il conseguimento dello scopo l’associazione usufruisce dell’apporto propositivo, organizzativo, dei service, dei Lions Club e Leo Club del Distretto 108 IB 3, oltre che di altri enti o associazioni, private o pubbliche, in collaborazione attiva con uno o più Club Lions del Distretto 108 IB 3.

Per il conseguimento dello scopo l'associazione si prefigge di sviluppare i rapporti e gli scambi con altre Istituzioni nazionali ed internazionali pubbliche e private, aventi finalità affini alle proprie, potendo all'uopo stipulare convenzioni, sensibilizzare l'opinione pubblica e società civile, attraverso lo svolgimento di convegni o altre manifestazioni nel campo sociale, culturale in ambito nazionale ed estero, istituire borse di studio, dare contributi a persone ed istituzioni che si dedichino direttamente alla realizzazione dello scopo principale.

E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 4: Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è formato dai contributi volontari versati a fondo perduto dai soci al momento della loro adesione e/o successivamente, dal fondo di dotazione annualmente versato dal Distretto Lions 108 IB 3, dalle somme di denaro, titoli, rendite, diritti, beni immobili e mobili a qualunque titolo pervenuti all'associazione nonché dagli eventuali avanzi di gestione espressamente destinati a questo scopo.

Articolo 5: Soci

Possono essere soci esclusivamente i Lions Club del Distretto 108 IB3 e i Leo Club del Distretto 108 IB 3.
Il rapporto e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e tutti i soci hanno uguali diritti e hanno diritto di voto in assemblea. I soci dell'associazione sono suddivisi nelle seguenti categorie:

  • fondatori: i Lions Club del Distretto 108 IB 3 che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione;
  • ordinari: i Lions Club del Distretto 108 IB 3 che aderiscono all'associazione successivamente alla sua costituzione;
  • aggregati: i Leo Club del Distretto 108 IB 3 che aderiscono all'associazione dopo la sua costituzione.

La perdita della qualifica di socio avviene:

a) a seguito della estinzione del Lions Club o quando il Lions Club sia radiato o messo in status quo come previsto dallo Statuto Internazionale dei Lions Club;

b) a seguito di recesso da inviare per iscritto al Consiglio Direttivo ed a seguito di delibera del Consiglio Direttivo stesso. Il recesso ha efficacia dall’inizio dell’esercizio successivo, salvo che si tratti di motivata giusta causa, nel qual caso il recesso ha efficacia immediata;

c) per motivata esclusione da parte del Consiglio Direttivo nell’ipotesi di inadempienza agli obblighi statutari oppure per altri gravi motivi.

Articolo 6: Organi

Sono organi dell'associazione:

  • l'Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Segretario;
  • il Tesoriere;
  • il Project Advisor;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 7: Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i soci, a qualsiasi categoria appartengano, e ha il compito:

  • di approvare gli indirizzi generali dell’attività dell'associazione;
  • di approvare il bilancio consuntivo e di gestione e la relazione di missione;
  • di deliberare sulle modifiche al presente Statuto;
  • di eleggere il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • di deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio in conformità allo Statuto e alle leggi vigenti.

L'Assemblea dei Soci viene convocata dal Consiglio Direttivo, mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno inviata a ciascun Socio, anche tramite posta elettronica, con un preavviso di almeno trenta giorni rispetto alla data fissata. L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno (entro il 31 ottobre) per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.

L'Assemblea dei Soci può essere convocata anche fuori della sede dell'associazione.

L'Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza dei Soci e in seconda convocazione con qualsiasi numero dei presenti.

Essa delibera a maggioranza dei presenti.

Per la modificazione dello Statuto occorrono sia in prima sia in seconda convocazione la presenza di almeno due terzi dei soci ed il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti.

Almeno un quinto dei soci può richiedere, indicandone i motivi, la convocazione dell'Assemblea dei Soci a mezzo lettera raccomandata indirizzata al Consiglio Direttivo, che deve indire l'Assemblea entro trenta (30) giorni dal ricevimento della raccomandata.

E' esclusa la possibilità di esprimere il voto mediante delega.

Ciascun socio sarà rappresentato in assemblea dal proprio Presidente o da altro soggetto da questo designato.

Articolo 8: Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di cinque a un massimo di nove membri, compreso il Presidente. Nel Consiglio Direttivo deve essere eletto almeno un rappresentante per ogni Circoscrizione del Distretto Lions 108 IB 3, a meno che per una o più Circoscrizioni non venga espresso alcun candidato.

I membri del Consiglio Direttivo devono essere soci in regola di Lions Clubs aderenti, di provata esperienza, con iscrizione da almeno un decennio nel Lions [fatto salvo per uno solo dei membri (se il Direttivo si compone di cinque unità), per due soli dei membri (se il Direttivo si compone di sette unità), per tre soli dei membri (se il Direttivo si compone di nove unità), per il quale/i quali è richiesta l’iscrizione da almeno un quinquennio nel Lions] e che abbiano ricoperto almeno la carica di Presidente del Club. Durano in carica un biennio e sono rieleggibili per un solo mandato, anche consecutivo al primo.

Possono essere revocati dall’Assemblea con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto e si considerano decaduti nelle ipotesi previste sub lettere a), b), c) dell’art. 5 del presente Statuto.
In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua sostituzione cooptando il primo dei non eletti.

Il consigliere cooptato dura in carica fino alla successiva Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Se, per qualsiasi motivo, viene meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria dell’associazione.

Esso in particolare dovrà:

  • realizzare gli scopi dell’associazione deliberando sulla ammissibilità dei progetti e attività dei Lions Clubs;
  • predisporre annualmente il bilancio consuntivo e preventivo e la relazione di missione da presentare all'Assemblea dei Soci;
  • deliberare sulla destinazione delle somme e dei beni non costituenti patrimonio, ivi compresi gli eventuali acquisti di beni mobili ed immobili;
  • assegnare nel proprio interno gli incarichi di Segretario, di Tesoriere, di Project Advisor, da scegliersi tra i consiglieri eletti;
  • predisporre i piani di lavoro ed i programmi di intervento;
  • deliberare la costituzione di Comitati Tecnici su varie materie con funzioni consultive, propositive, di studio e/o di ricerca;
  • deliberare sull’ammissione o meno dei soci e sulla perdita della qualifica di socio; in tale ultimo caso e nel caso di diniego dell'ammissione di nuovi soci, la delibera dovrà essere adeguatamente motivata;
  • valutare le richieste di contribuzioni per la realizzazione dei progetti e delle attività di servizio;
  • predisporre i Regolamenti per il buon funzionamento dell’associazione;
  • predisporre annualmente la relazione sull’attività dell’associazione che sottopone all’approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo può nominare uno o più procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e/o di chi ne fa le veci presso la sede sociale o anche altrove, purché nell’ambito del territorio del Distretto Lions 108 IB 3, di norma ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei consiglieri o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione è fatta con avviso - mediante fax, posta elettronica o lettera, contenente l’elenco degli argomenti in trattazione, data, ora, e luogo della riunione - ai membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, non più tardi del quinto giorno precedente la data fissata per la riunione.

In caso di urgenza, l’avviso può essere inviato quarantotto ore prima tramite fax, posta elettronica o telegramma.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Articolo 9: Il Presidente

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo ed ha la firma e la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e sorveglia il buon andamento amministrativo dell’ente.

Articolo 10: Il Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

  • provvede alla tenuta e all’aggiornamento del registro degli associati;
  • provvede al disbrigo della corrispondenza;
  • è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
  • provvede alla tenuta dei registri sociali e dei libri dell’associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa.

Articolo 11: Il Tesoriere

Il Tesoriere ha il compito di curare la gestione finanziaria ordinaria in conformità al bilancio di previsione e di attuare per la parte di competenza le deliberazioni del Consiglio Direttivo. Egli dovrà in particolare registrare tutte le entrate e le uscite finanziarie dell'associazione e predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo entro il mese di luglio.

Articolo 12: Il Project Advisor

Al Project Advisor è attribuito il compito del primo esame dei progetti pervenuti all’associazione, con facoltà di chiedere integrazione delle domande e/o dei documenti prima di sottoporre la pratica al Consiglio Direttivo.

Articolo 13: Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti preferibilmente tra i Soci dei Lions Clubs aderenti e che abbiano i requisiti professionali previsti dall’art. 2397 cod. civ..

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea dei Soci.

I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili purché non in via continuativa.

Al Collegio dei Revisori dei Conti spettano in particolare il controllo della gestione, i riscontri di cassa, l’esame dei documenti contabili e la verifica dei bilanci.

Esso deve predisporre la relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo per l’approvazione dell'Assemblea dei Soci.

I Revisori intervengono senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle riunioni dell'Assemblea dei Soci, alle quali essi devono essere convocati.

L’incarico di Revisore è incompatibile con la carica di consigliere.

Articolo 14: Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario va dal 1° luglio al 30 giugno di ogni anno.

Entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio consuntivo e la bozza di bilancio preventivo per l’anno in corso da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

I bilanci consuntivi saranno accompagnati dalla Relazione del Consiglio Direttivo, dallo stato patrimoniale, dal rendiconto di gestione e dalla Relazione dei Revisori dei Conti.

Articolo 15: Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'associazione è deciso dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno il 75% (settantacinque per cento) dei soci.

I liquidatori verranno nominati dall'Assemblea dei Soci, che ne determinerà i poteri e le modalità di liquidazione.

All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, Statuto o Regolamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale già radicate sul territorio oppure a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 16: Gratuità delle cariche

Le cariche sono gratuite. Non è previsto alcun rimborso delle spese sostenute in ragione dell’incarico.

Articolo 17: Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile in materia (titolo II, capo III, artt. 36 e segg. e, in subordine, libro V) e del D. Lgs. 4.12.1997 n. 460 (sezione II).


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